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![]() "Gli effetti della musica e della danza sono più o meno profondi in proporzione alla misura in cui coloro su cui esse agiscono sono più o meno inclini al movimento; fanno divampare il fuoco che è assopito nel cuore, a prescindere dal fatto che si tratti di un fuoco sensuale, oppure divino e spirituale" Abu Hamid al-Ghazali |
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Musica e danza nella giurisprudenza islamica di
Shaykh Abdul Hadi Palazzi La produzione letteraria di al-Ghazali è molto vasta ed estesa a numerose discipline. La sua opera principale è Ihya’ ‘ulum ad-Din (La revivificazione delle scienze religiose), una summa in più volumi che è considerata una vera e propria enciclopedia delle scienze islamiche. Di quest’opera al-Ghazali stesso compose due compendi sintetici, l’uno in arabo, intitolato Al-arba‘in fi usul ad-Din (I quaranta principi della religione), e l’altro in persiano, denominato Kimiya-e Sa‘adah (L’alchimia della felicità). Da quest’ultimo ci sembra opportuno citare alcuni brani del Capitolo intitolato “Circa il ruolo della musica e della danza come sostegni della pratica spirituale”.3 A nostro avviso essi consentono di sfatare l’assunto in base al quale i giuristi islamici sarebbero pregiudizievolmente contrari tanto all’uso degli strumenti musicali che alla pratica coreutica. “L’Altissimo – scrive al-Ghazali – ha strutturato il cuore dell’uomo in modo tale che esso contenga un fuoco nascosto che viene ridestato dalla musica e dall’armonia, e che è in grado di condurre l’uomo di là da se stesso, nell’estasi. Queste armonie sono echi di quel mondo superiore di bellezza che chiamiamo ‘mondo degli spiriti’. Esse ricordano all’uomo la sua relazione con quel mondo, e producono in lui un’emozione tanto profonda e tanto strana che egli stesso non è in grado di spiegarla. Gli effetti della musica e della danza sono più o meno profondi in proporzione alla misura in cui coloro su cui esse agiscono sono più o meno inclini al movimento; fanno divampare il fuoco che è assopito nel cuore, a prescindere dal fatto che si tratti di un fuoco sensuale, oppure divino e spirituale […]. “In conseguenza di ciò vi sono state numerose dispute fra i teologi circa la liceità della musica e della danza dal punto di vista religioso [...]. “In questa sede ci limiteremo ad affermare che la musica e la danza non instillano nel cuore qualcosa di esterno, ma si limitano a far divampare emozioni che – pur se assopite – sono già presenti in esso. Perciò, se un uomo ha nel cuore quell’amore di Dio che è prescritto dalla legge, è perfettamente lecito, anzi e meritorio, che egli si dedichi a quelle attività che contribuiscono ad incrementarlo. Al contrario, se ha il cuore pieno di desideri dominati dai sensi, la musica e la danza non faranno che incrementarli, e nel suo caso sono pertanto proibite. Quanto a colui che ascolta la musica o assiste alla danza a scopo di mero intrattenimento, nel suo caso musica e danza non sono né lecite né proibite, ma semplicemente indifferenti. Il fatto che esse producano piacere non è in quanto tale sufficiente a renderle proibite. Ascoltare il canto degli uccelli, contemplare l’erba verde o un ruscello che scorre sono anche esse attività che producono piacere, ma nessuno si e mai sognato di definirle come proibite […]. “Coloro che negano la realtà delle estasi e delle altre esperienze spirituali dei Sufi non fanno che dimostrare la loro ristrettezza di vedute. Va comunque riconosciuta loro una qualche attenuante, in quanto e difficile credere all’esistenza di stati che non si siano sperimentati in prima persona, così come per un cieco è difficile comprendere che contemplare l’erba verde o un ruscello che scorre sia piacevole, o per un fanciullo e difficile comprendere il piacere di governare. L’uomo saggio però, pur non avendo esperienza di quegli stati in prima persona, si guarderà bene dal negare la loro realtà. Quale follia potrebbe essere maggiore del negare la realtà di una cosa per il solo fatto di non averla sperimentata?” Se
dunque al-Ghazali ritiene che la musica e la
danza debbano rispettivamente ritenersi proficue
o deleterie a seconda dello stato d’animo che
ingenerano nel pubblico, alcuni giuristi
posteriori di scuola hanbalita, come Ibn
al-Jawzi (1116-1201) e Ibn Taymiyyah (1263-1328)
sono talmente avversi alla danza da condannarla
in toto, talvolta ricorrendo ad argomentazioni
di natura sofistica e capziosa. In Talbis Iblis (La tentazione di Lucifero) Ibn al-Jawzi afferma: “L’audizione musicale e la danza hanno due difetti: innanzitutto distolgono il cuore dalla consapevolezza della potenza di Dio Altissimo, e dall’altro incoraggiano i piaceri di questo mondo ed incitano a dare libero sfogo alle passioni dei sensi, fra le quali la principale e lo stimolo al congiungimento sessuale […]. Vi è dunque un rapporto fra la musica e l’adulterio: la musica è un piacere per lo spirito, cosi come l’adulterio è il più grande dei piaceri per l’anima concupiscente […]. Per questo i giuristi a me vicini sostengono che musicisti e danzatori non siano persone rispettabili, e conseguentemente ritengono che la loro testimonianza non abbia valore in giudizio […]. La musica fa infatti perdere all’uomo il senso della misura e l’uso della ragione e […] causa comportamenti simili a quelli indotti dal vino, in quanto inebria lo spirito. Per questo riteniamo vada proibita.”4 Prosegue biasimando i Sufi e la loro danza: “Quando l’eccitazione dei Sufi nella danza diviene più intensa, uno di loro esorta chi gli è seduto vicino ad alzarsi assieme a lui. Secondo la loro regola, chi riceve l’invito non può rifiutare d’alzarsi. Quando il primo si alza, gli altri si alzano con lui. Se uno di loro si scopre la testa, lo fanno anche gli altri […] e con cerimonie di questo genere suppongono di rendere culto a Dio e di mostrarsi a Lui sottomessi. Quando poi la loro eccitazione e divenuta più intensa, gettano le loro vesti ai musicisti. Talvolta le gettano intere, talaltra dopo averle lacerate”.5 La stessa ostilità preconcetta nei confronti della musica e della danza e dimostrata da Taqi al-Din Abu ‘Abbas Ahmad ibn Taymiyyah al-Harrani, colui che a ragione e considerato il precursore dei movimenti integralisti contemporanei. Pur di condannare la danza, Ibn Taymiyyah non trova nulla di sconveniente nel ricorrere ad un’interpretazione quanto mai capziosa dello stesso Corano. Il
verso 37 della Surah del Viaggio Notturno (XVII)
prescrive infatti: “Wa la tamshi fi al-ardi
maraha,” cioe “Non camminare sulla terra con
fare insolente”. Appare evidente come il verso
in questione di per sé non prescriva nulla di
relativo alla danza, ma si limiti a proibire la
vanagloria e la superbia di chi cammina
ostentatamente. Ibn Taymiyyah pretende però di
leggere in ciò una condanna della danza e –
sulle tracce di Ibn al-Jawzi – spiega che “la
danza è qualcosa di attinente a questo genere di
superbia”. Questo modo di argomentare,
consistente nel forzare le fonti giuridiche pur
di dimostrare una tesi preconcetta, era tipico
di Ibn Taymiyyah e fu anzi una delle ragioni che
portarono alla sua condanna al carcere a vita
per eresia da parte dell’emiro di Damasco Ibn
Qalawun. Non è certo un caso che, mentre dopo la
sua morte al-Ghazali divenne un’autorità
giuridica indiscussa per tutto il mondo
islamico, Ibn al-Jawzi fu invece emarginato per
via del suo pedante letteralismo, mentre Ibn
Taymiyyah fu addirittura incarcerato da chi
paventava il diffondersi del suo estremismo. E’
del pari sintomatico che, mentre l’estimatore
della musica e della danza al- Ghazali portò il
Sufismo a vette insuperabili di formulazione
dottrinale, il suo denigratore Ibn al-Jawzi lo
rigettò completamente, mentre Ibn Taymiyyah,
oltre a condannare la musica e la danza,
sviluppò sterili polemiche contro l’opera del
più grande fra i Maestri Sufi di tutti i tempi,
quel Muhi ad-Din Ibn al-‘Arabi che fu l’erede di
al-Ghazali nel rango di “Polo del Tempo”. Questo
dissidio fra una lettera spirituale ed una
integralista della dottrina islamica è di fatto
giunta sino ai giorni nostri, tanto che i
fondamentalisti contemporanei, cioè i Wahhabiti
e gli Ikhwanidi, vedono in Ibn Taymiyyah uno dei
loro capiscuola, ed avversano fieramente tanto
al-Ghazali quanto Ibn al-‘Arabi. L’eredità di
questi due autori seguita dunque ad essere
connessa alla speranza della rinascita delle
potenzialità culturali, estetiche ed artistiche
del mondo islamico, mentre quella di Ibn
Taymiyyah e dei suoi epigoni continua a svilire
le dimensioni più profonde dell’Islam e ad
additare il sentiero della decadenza,
dell’intolleranza e dell’oscurantismo.
Note
1) La giurisprudenza sunnita è ripartita in quattro scuole distinte, fondate da Abu Hanifah Nu‘man ibn Thabit (m. 767), Malik ibn Hasan (m. 795), Muhammad ibn Idris as-Shafi‘i (m. 820) e Ahmad ibn Hanbal (m. 855), e chiamate – dal nome dei rispettivi fondatori – hanafita, malichita,sciafeita e hanbalita. La scuola hanafita attribuisce un ruolo di rilievo alla deduzione analogica (qiyyas) dalle fonti giuridiche, mentre quella malichita fa prevalere il comportamento (‘amal) degli abitanti di Medina all’epoca del Profeta come modello primario di riferimento. La scuola sciafeita tende a mediare fra i principi delle due scuole che la precedono,e a porre in risalto il ruolo della tradizione orale (hadith). La scuola hanbalita invece limita al massimo il ricorso all’analogia giuridica, ed attribuisce alla stessa tradizione orale una funzione assolutamente preponderante. 2) Nel mondo islamico la teologia speculativa (kalam) fu originariamente introdotta non dai rappresentanti dell’ortodossia sunnita, ma dai Mu‘taliziliti, il cui nome significa appunto “secessionisti”. Anche in ragione della protezione offerta alla scuola mu‘tazilita da alcuni califfi abbasidi, i Sunniti ritennero necessario scendere sullo stesso terreno dialettico dei loro avversari, dando cosi origine a due scuole teologiche, quella asciarita, fondata da Abu al-Hasan al-Ash‘ari (m. 935), e quella maturidita, fondata da Abu Mansur al-Maturidi (m. 945), molto simili fra loro principi basilari e separate soltanto da alcune questioni secondarie. Col trascorrere dei secoli, si stabilizzo una consuetudine in base alla quale i giuristi hanafiti sono maturiditi in teologia, mentre quelli malichiti e sciafeiti sono asciariti. I giuristi hanbaliti, dal canto loro, in genere preferiscono evitare di occuparsi di teologia speculativa, cosi come del resto facevano i giuristi delle altre scuole prima della diffusione del mu‘tazilismo. 3) AL-GHAZALI, Abu Hamid, The Alchemy of Happiness (Kimiya’e Saadat), a cura di FIELD, Claud, London, 1910, ristampa in formato elettronico. Chi volesse confrontare il contenuto del capitolo con i brani corrispondenti del Ihya’ puo leggere AL-GHAZALI, Abu Hamid, Il concerto mistico e l’estasi, Il Leone Verde, Torino,1999. 4) IBN AL-JAWZI AL-BAGHDADI, Talbis Iblis, citato da MOLÉ, Marijan, Les danses sacrées en Islam, Éditions du Seuil,1963. 5) Ibidem. |
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